STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARTEM DOCERE Associazione Culturale senza scopo di lucro. REGISTRATO IL 05/07/2013 

 

§   Art. 3 – Attività dell’Associazione.

- L'Associazione Nazionale “ARTEM DOCERE” per il raggiungimento dei suoi fini, può compiere tutte le operazioni e strategie ritenute necessarie e utili dal Consiglio Direttivo

ü  collaborazioni con Istituzioni Scolastiche, Università, AFAM, Enti Museali, Istituti di Ricerca e tutela del patrimonio artistico, Istituzioni;

ü  sodalizi e accordi con associazioni affini e complementari per finalità.

 

 - Più precisamente, per il  conseguimento degli scopi sociali, può agire attraverso qualsiasi forma

ü  tramite il riconoscimento e l’accreditamento presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regioni, Enti locali e Pubblici;

ü  tramite la presentazione di progetti di iniziative, manifestazioni e corsi da sottoporre al finanziamento degli Enti pubblici e privati competenti, la partecipazione a Progetti e Azioni della Comunità Europea anche in partnership con Enti e Istituzioni  pubbliche;

ü  tramite il reperimento di sponsors e contributi di qualunque forma, ivi comprese le quote associative;

ü  tramite qualsiasi forma prevista dalle vigenti leggi.

 

- Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione può anche conferire particolari incarichi ed attribuzioni ai

soci, ai componenti, qualora intenda promuovere varie attività

ü  attività culturali Convegni, Conferenze, Dibattiti, Seminari, Mostre, Proiezioni di film e documentari; Workshops, Corsi, Stages, Laboratori e Ateliers delle Arti nelle specificità proprie dei diversi e molteplici linguaggi visivi, tecniche, tecnologie  e metodologie;

ü  attività di formazione in presenza e a distanza corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, psicologi, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, cittadini;

ü  attività editoriale pubblicazioni cartacee, multimediali  e on-line:  bollettino; atti di convegni, di seminari,  degli studi e delle ricerche compiute, dei progetti didattici;

 

- Tali attività sono svolte dall’Associazione grazie alle prestazioni fornite dai propri associati, da membri del Comitato Tecnico Artistico o da personale qualificato specificamente individuato all’esterno di essa dietro specifico incarico affidato con delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente (soggetto a ratifica del C.D.) e compensato secondo le norme vigenti  o soggetto a  rimborso delle spese documentate o autocertificate a seconda delle tipologie di prestazioni.

 

§   Art. 4. – Gli Associati

L'associazione “ARTEM DOCERE” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità prefissate, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche maggiorenni, gli enti, le società e le associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I minori di 18 anni possono essere soci solo previo consenso dei genitori o di chi esercita la potestà.

 

I membri dell’Associazione si distinguono in Soci Fondatori, Ordinari ed Onorari. Sono Soci Fondatori coloro che hanno stipulato l’atto costitutivo dell’Associazione; la qualifica di Socio Fondatore non attribuisce diritti e doveri diversi da quelli dei Soci ordinari; sono Soci Ordinari coloro che entrano a far parte dell’Associazione nel corso della sua esistenza; sono proclamati Soci Onorari su proposta del Presidente dell’Associazione e con approvazione del Consiglio Direttivo persone fisiche o Enti o Istituzioni,  italiani e stranieri, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale, ovvero economico, ai fini dell’associazione o che, per acquisita notorietà nel proprio settore o per meriti acquisiti nei confronti dell’associazione, dimostrino la loro ideale convergenza personale o culturale verso di essa.

 

I soci fondatori ed ordinari si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione. La qualità di Socio si intende piena ed assoluta, con parità di diritti e doveri, senza alcuna limitazione e distinzione tra i soci.

 

§   Art.  5. – Ammissione, recesso ed esclusione dei soci

L'ammissione dei soci ordinari  è deliberata, su domanda scritta del richiedente, presentata al Consiglio Direttivo, il quale delibera inappellabilmente sull’ammissione o meno. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con l’Associazione è quello indicato sul libro dei soci all’atto dell’iscrizione; ogni successiva variazione dovrà essere comunicata dal socio interessato a mezzo di lettera raccomandata inviata al Presidente del Consiglio Direttivo.

 

E’ esclusa la partecipazione temporanea dei Soci all’Associazione. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

 

Il socio può sempre recedere dall'Associazione ai sensi dell'art. 24 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi  al Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno solare in corso al momento della espressione della volontà di recesso medesimo, purché la relativa comunicazione sia stata effettuata almeno tre mesi prima del 31 dicembre dello stesso anno.

 

L’esclusione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

a) quando il socio non abbia ottemperato alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;

b) quando in qualunque modo la condotta del socio abbia arrecato danni morali o materiali all’Associazione o sia risultata contraria o non compatibile con gli scopi dell’Associazione;

c) per gravi motivi in genere.

 

Tale delibera debitamente motivata verrà comunicata all’interessato a mezzo di lettera raccomandata. Entro trenta giorni, il socio escluso potrà ricorrere all’Assemblea la quale deciderà alla sua prima riunione inappellabilmente, a semplice maggioranza dei presenti, salvo il diritto del socio di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ex art. 24 del cod. civile.

I soci receduti o esclusi, così come pure gli eredi del socio defunto, non hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione, né alla restituzione in tutto od in parte della quota associativa, dei contributi o delle donazioni da questi rispettivamente versati o prestate.

 

§   Art.  6. Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale e i soci onorari hanno diritto ad essere informati su tutte le attività e le iniziative di cui l’associazione si fa promotrice. Gli associati maggiorenni, hanno diritto di partecipare alle assemblee;  hanno diritto di voto e deliberano per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, nonché, con l’eccezione dei soci onorari, al pagamento delle quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo

 

§   Art.  7. – Il Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è   costituito da:

·          quote associative;

·          contributi, elargizioni, donazioni e lasciti degli associati o di terzi;

·          eventuali proventi dalle attività della Associazione;

·          avanzi di gestione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, che verranno utilizzati per il conseguimento degli scopi dell’ associazione stessa. Salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

§   Art. 8 –Il Bilancio

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ad esclusione dell’ anno in corso.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo; il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione ovvero pubblicati sul sito on-line dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

 

§   Art. 9 -  Organi Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

·          l’Assemblea dei soci;

·          il Consiglio Direttivo;

·          il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il  Tesoriere

               

Art. 10  – Trasferimento sede.           

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, la sede legale dell’associazione può essere trasferita, o potranno essere istituite, soppresse o trasferite sedi secondarie, uffici, agenzie, rappresentanza, in Italia e all’ estero. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuali senza variare il presente Statuto.

 

§   Art. 11  – Assemblea.

L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali e dai soci onorari e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Socio ha diritto ad uno ed un solo voto. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

 

L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione, in particolare:

·          Approva il bilancio e preventivo consuntivo;

·          Elegge il  Consiglio Direttivo;

·          Delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

·          Delibera l’esclusione dei soci;

·          Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

 

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

 

L’Assemblea straordinaria delibera:

·          sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto

·          sullo scioglimento dell’Associazione.

 

Art. 12 – Deliberazioni dell’ Assemblea

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria  è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal Vice Presidente, qualora anche quest’ ultimo sia assente, l’assemblea elegge al proprio  interno, con la maggioranza dei voti, un presidente.

 

Il Segretario, o in caso di sua assenza, un segretario eletto temporaneamente, tra gli associati presenti, redige il verbale delle deliberazioni che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante ogni forma di informazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo, compreso la forma via fax, via SMS, via e-mail o per affissione dell’avviso nell’albo on line  e/o nella sede sociale.

 

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che non può avere luogo lo stesso giorno della prima.

 

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

 

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video; le riunioni in audio o video conferenza sono ammesse purché siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale e purché sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. Gli intervenuti avranno diritto di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

 

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

 

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole da almeno 3/4 degli associati.   

 

§   Art. 13– Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Nazionale “ARTEM DOCERE”.

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre membri a da non più di undici membri eletti dall’Assemblea degli associati.

Si riunisce in media 3 volte all’anno ed è convocato da:

·          Presidente;

·          almeno due terzi dei componenti, su richiesta motivata;

·          almeno il 30% dei soci su richiesta motivata e  scritta.

E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per videoconferenza e teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi necessariamente il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione  Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.  Al Consiglio Direttivo compete la direzione tecnica delle attività istituzionali dell’ Associazione. All’ atto dell’ elezione, il Consiglio Direttivo provvede a nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario del Consiglio Direttivo. Potrà provvedere in sede di nomina, o successivamente, ad attribuire ai Consiglieri specifici incarichi.

 

In caso di sopraggiunte cause di ineleggibilità, dimissioni, impedimento o decesso di un Consigliere, questi viene sostituito per il restante periodo di carica dal Consiglio Direttivo mediante cooptazione; tale nomina deve essere ratificata dalla prima Assemblea annuale che potrà altresì sostituire il Consigliere cooptato.

 

Il Consiglio Direttivo predisporrà appositi comitati che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.  Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

·          predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

·          formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

·          elaborare il bilancio consuntivo il bilancio preventivo stabilire gli importi delle quote associative annuali e/o mensili  e degli eventuali contributi facoltativi degli associati.

·          deliberare l’accettazione di donazioni, eredità, elargizioni e contributi che pervengano alla Associazione;

·          deliberare i Regolamenti ed i Codici di Comportamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, i piani di lavoro e tutte le iniziative conseguenti alle delibere della Assemblea per il raggiungimento degli scopi della Associazione.

 

Per tutte le attività organizzative esso potrà avvalersi di persone od Enti specializzati, conferendo all’uopo incarichi, deleghe e mandati. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affliggere all’albo, anche on-line, dell’Associazione.

 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri ed è  presieduto dal Presidente, e in sua assenza, dal Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità dei voti prevale quello espresso dal Presidente o in sua assenza, quello espresso dal Vice-Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

 

§   Art. 14 – Presidente e Vice Presidente, Tesoriere e Segretario

 Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Al Presidente spetta la firma  ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. In caso di dimissioni o revoca del Presidente, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vice Presidente, che ricoprirà tale carica fino a diversa deliberazione dell’ Assemblea. Il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente e dai Consiglieri, provvede affinché le finalità dell’ Associazione vengano perseguite. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, o delegare il Tesoriere, e procedere ai pagamenti e agli incassi.  Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di incarichi e attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Tra gli incarichi possono essere previste le seguenti figure:

-           Comitato Tecnico Artistico

-           Addetto Stampa

-           Relazioni con le scuole di ogni ordine e grado

-           Relazioni AFAM

-           Relazioni con i Musei

-           Relazioni con altri enti ed istituzioni

-           Progetti Didattici

-           Gruppi di studio discipline artistiche

-           Referente attività educative e di formazione

-           Coordinamento Progetti

-           Ricerca sponsors e finanziamenti

-           Esperto costruzione Sito web e  relativa gestione

 

Il Tesoriere e’ responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell’ associazione. E’ tenuto ad aggiornare il Presidente e i consiglieri dello stato dei conti dell’ associazione. Il Tesoriere collabora con il Consiglio Direttivo al fine di redigere annualmente il bilancio di previsione e il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’ associazione.

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle assemblee degli associati e del Consiglio Direttivo. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione e redazione di tutta l’ attività dell’ associazione. Vigila sulla condotta degli associati rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è responsabile del registro degli associati, provvede ad aggiornarlo e vigila sul pagamento delle quote sociali. Spetta al Segretario espletare tutte le formalità necessarie per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente e i Consiglieri sullo stato dei progetti dell’ Associazione in qualunque momento venga richiesto. Il Segretario ha facoltà di collaborare con l ‘“addetto stampa” per la gestione di mailing  promozionali e di pubbliche relazioni; d’ accordo con il Consiglio Direttivo, ha facoltà di creare appositi Comitati operativi, ognuno coordinato da un Referente.

 

IPresidente, il Vice Presidente, Il Tesoriere e il Segretario, possono essere rimossi per giusta causa con delibera dei 2/3 dell’ Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarranno in carica fino alla nomina di nuovi eletti.

 

§   Art. 15 – Libri dell’Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalle legge, l’Associazione tiene il libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, il libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, nonché il libro dei soci.

 

§   Art. 16 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

§   Art17 – Normativa applicabile. Rinvio.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.