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Cento, 18 Settembre 2015






 

                AL MINISTRO DELL’ ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

                                 Stefania Giannini   

 

AL CAPO DIPARTIMENTO PER L’ ISTRUZIONE

Luciano Chiappetta

 

AL CAPO DIPARTIMENTO PER L’ UNIVERSITA’,  L’ ALTA FORMAZIONE ARTISTICA

Marco Mancini

 

A TUTTI I SOGGETTI DEL MIUR COMPETENTI

                                                                                                                                                                                                     

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

 

   

   Oggetto:  Riforma Classi di Concorso “Formazione artistica” con riferimento alla bozza ministeriale NUOVE CLASSI DI CONCORSO E  DI ABILITAZIONE E CORRIPONDENZA CON PRECEDENTI CLASSI DI CONCORSO

 

<<Osservazioni n. 3 - Riforma Classi di Concorso , requisiti di accesso e richieste>>

 

   In seguito all' invio del nostro documento, raccomandata al Ministro del 15 settembre 2015,  “Osservazioni n. 2 - Riforma Classi di Concorso”,

Siamo ancora a richiedere urgentemente precisazioni e chiarezza in merito all’ esclusione, incomprensibile e ingiustificata normativamente, del titolo di Accademia di Belle Arti di II livello  dai requisiti di accesso alle Nuove Classi di Concorso di seguito indicate:

A-02 Design dei metalli, dell’ oreficeria, delle pietre dure e delle gemme

A-05 Design del tessuto e della moda

A-07 Discipline audiovisive

A-08 Discipline Geometriche, Architettura e Design

A-10 Discipline Grafico Pubblicitarie

A-16 Disegno Artistico e Modellazione Odontotecnica

A-17 Disegno e Storia dell’ arte (ex A025 e A024)

A-35 Scienze e tecnologie della calzatura e della moda

A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

A-54 Storia dell’ arte (ex A061)

A-60  Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

A62 Tecnologie e tecniche per la grafica

Riservandoci di inserire in elenco ulteriori “ Nuove Classi di Concorso” che presentassero  tale incomprensibile lacuna, ci riserviamo di fornire approfondimenti anche in merito ai seguenti elementi che introduciamo:

1 -Il  pregresso normativo che include il Titolo di Accademia di Belle Arti  quale requisito di accesso alle Classi di Concorso oggetto di riforma, per la  massima specificità curricolare da esso rappresentata e necessaria alle competenze disciplinari richieste;

2 -Le norme (più volte citate e sotto riferite) che stabiliscono le equipollenze del Titolo di Accademia di Belle Arti  del Nuovo Ordinamento e i relativi indirizzi di studio, a quello del Vecchio Ordinamento, nonchè ai titoli inclusi, nella bozza ministeriale, tra i requisiti di accesso alle Nuove Classi di Concorso;

3 - Elementi di osservazione in merito alla minor specificità dei corsi di studio di titoli inclusi quali requisiti di acceso ad alcune delle Nuove C.d.C. elencate, rispetto alla massima specificità curricolare propria delle Accademie di Belle Arti, e inverosimilmente, escluse.

SEGUIRÀ DOCUMENTO TECNICO REDATTO DA ARTEM DOCERE "INTEGRAZIONE REQUISITI DI ACCESSO"


ARTEM DOCERE chiede una risposta immediata:

Se trattasi di mancato riconoscimento, da parte del MIUR, della validità dei titoli del Nuovo Ordinamento rilasciati dalle Accademie di Belle Arti, ai fini dell'accesso alla classe di concorso A-17 Disegno e Storia dell’ arte, così come per l’ accesso a tutte le Nuove classi di Concorso sopra citate,  se ne avrebbe la più insostenibile incongruenza normativa e il crollo dell’ AFAM,  o se trattasi semplicemente di “ inclusione intrinseca”, data l’ ovvietà di corrispondenza del titolo del Vecchio Ordinamento con il Nuovo e considerata le equipollenze fissate dalla  Legge di stabilità (21/12/2012) che all'art. 1, commi da 102 a 107  precisa l'equipollenza dei diplomi accademici del V.O. ai diplomi accademici di II livello del N.O. e alle lauree magistrali universitarie:

Questa chiarezza  normativa  interessa tutto il settore dell’ AFAM  e ha un’ importante ricaduta sulla Scuola Secondaria di secondo grado.

 

 

EVIDENZIAMO LE RICHIESTE

 

1)  Includere il Titolo di Accademia Belle Arti di II livello,  nella colonna  “Titoli di accesso Lauree magistrali D.M. 270/2004” “tra i titoli di accesso alla Nuova C.d.C.  A-17 Disegno e Storia dell’ Arte, così come da pregresso ordinamento, per i motivi indicati ai punti 1, 2, 3  delle nostre osservazioni, e per tutte le Nuove Classi di Concorso sopra indicate;

 

2) Artem Docere coglie e sottolinea laLegge di stabilità (21/12/2012) per avvalorare la necessità di integrare, tra i requisiti d’ accesso alla c.d.c A-54, il titolo dell’ Accademia di Belle Arti, come indicato al punto d) dell’ art. 1 della Legge di stabilità (21/12/2012) che chiarisce l’ equipollenza a LM 89 Storia dell’ arte del Titolo dell’ Accademia di Belle Arti,  ambito dei Dipartimenti Arti Visive, Progettazionee Arti Applicate, Comunicazione e Didattica dell’ arte.

Marinella Galletti

                                                           Presidente Artem Docere