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Titolo dell' Accademia di Belle Arti, precedente ordinamento

Lettera al dott. Luciano Chiappetta, in risposta ai chiarimenti pubblicati sul sito del Miur, in base ai quali veniva negato ai possessori del titolo l' accesso al concorso a Dirigente Scolastico

Cento, 23 luglio 2011

 

 

Spett. Le dottor Luciano Chiappetta,

Direttore del personale del MIUR

 

Oggetto: Chiarimenti titoli di accesso concorso Dirigente Scolastico: Titolo Accademia di Belle Arti , precedente ordinamento.

 

In seguito ai “Chiarimenti titoli di accesso” Concorso Dirigente Scolastico (di cui riporto uno stralcio in calce alla lettera) relativi ai Diplomi di Accademia di Belle Arti, pubblicato sul sito del MIUR il 19 luglio 2011, in cui si conclude affermando

“ Pertanto, solo i diplomi accademici di secondo livello sono validi ai fini della partecipazione al concorso.”

e verificando, a mia volta, la normativa che interessa La Riforma delle Accademie di Belle Arti, mi permetto di rilevare quanto segue: 

 

a) All' art. 4, Validità Diplomi, comma 1 della Legge 508 del 1999 si dice che

"1. I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.”

 

b) al comma 2, che 

" tali diplomi...danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341..."

 

 c) Inoltre, nel DPR 8 luglio 2005, art. 7 Ammissione ai corsi, ai comma 5 e 7 si afferma che 

“5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre
essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di Laurea…”

 

“7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di Laurea...”

 

Nulla si precisa in merito al Diploma di Accademia di Belle Arti conseguiti anteriormente alla Legge 508/99, presumo in quanto equiparato a Laurea, così come si è affermato al comma 4 della Legge 508, vale per le Lauree quanto per i Diplomi di Accademia del vecchio ordinamento, che accedono ai corsi di specializzazione.

 

d) …e ancora, al comma dello stesso DPR, si è detto, a proposito dell’ ammissione al secondo livello, che :

” 4. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo
livello, occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico
di primo livello...”

 

Pertanto si può accedere al secondo livello, così come al corso di specializzazione, con il primo livello o Laurea, e al pari di tutte le altre facoltà.

 

Infine, al comma 6 si definisce che

"Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca,occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale..."

 

Ne conseguirebbe, stando a quanto affermato nelle Sue “precisazioni”, che se solo i Diplomi di Accademia di secondo livello possono accedere al Concorso per Dirigente Scolastico, per via della condizione di accesso al corso di formazione alla ricerca, lo stesso varrebbe per le Lauree magistrali. Solo le Lauree magistrali possono accedere al concorso per Dirigente? Non mi risulta…perché come bene espresso all’ art 3 del DDG 13 luglio 2011, si accede al Concorso con “laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento”

e)… per esteso, all’ Art 3 Requisiti per l’ ammissione del bando per Dirigente scolastico, si legge:

1. Al concorso di cui all’art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola.

                              

Ringrazio per l’ attenzione, Distinti saluti.

                                                                  

Marinella Galletti

 

 

 

Stralcio chiarimenti pubblicati sul sito del miur il 19 luglio 2011 firmato Dirigente del personale Luciano Chiappetta

“…

Infine, per i titoli rilasciati dalle accademie di belle arti e dai conservatori di musica, si richiama la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell’accademia nazionale di danza, dell’accademia nazionale di arte drammatica e degli Istituti musicali pareggiati, che ha considerato il settore artistico allo stesso livello delle università ed ha definito le accademie e le altre istituzioni artistiche, quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.

Il comma 3/bis dell’articolo 4 della legge citata, aggiunto dall’articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n. 268, ha equiparato, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, i diplomi rilasciati dalle predette istituzioni in base all’ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999, alle lauree previste dal regolamento di cui al D. M. 3 novembre 1999, n. 509, purché conseguiti da coloro che siano in possesso anche del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il successivo regolamento, di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle suddette istituzioni, all’articolo 3, prevede specificatamente che, in analogia al sistema universitario, le istituzioni del settore artistico e musicale attivino corsi di diploma accademico di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master.

Considerato quanto sopra evidenziato, si può ritenere che i diplomi accademici di I livello, rilasciati all’esito dei predetti corsi, abbiano il medesimo valore dei diplomi del previgente ordinamento, atteso che entrambi consentono, tra l’altro, l’accesso ai corsi di secondo livello, di specializzazione e ai master.

Conseguentemente le Amministrazioni pubbliche valuteranno i diplomi accademici di primo livello del tutto assimilabili ai diplomi rilasciati dalle Istituzioni AFAM prima dell’entrata in vigore della legge n. 508 del 1999.

Pertanto, solo i diplomi accademici di secondo livello sono validi ai fini della partecipazione al concorso.”